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Bonifica Amianto e smaltimento
L’amianto , chiamato anche eternit , asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa.
L’amianto è stato usato comunemente laddove era necessario un assorbimento acustico e/o un isolamento termico. Questo tipo di impiego adesso è vietato dalla legge in quanto come ormai è noto l’amianto (Eternit) è considerato altamente cancerogeno in quanto a contatto con agenti atmosferici o sottoposto a trattamenti rilascia particelle tossiche.
Rappresenta un pericolo per la salute a causa di queste particelle/fibre di cui è costituito e che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita inalate. Il rilascio di fibre nell’ambiente può avvenire in occasione o di una loro MANIPOLAZIONE/LAVORAZIONE O SPONTANEAMENTE, COME NEL CASO DI MATERIALI FRIABILI, USURATI O SOTTOPOSTI A VIBRAZIONI
Per lo smaltimento e bonifica dell'amianto, facciamo prima di tutto un sopralluogo, misurazioni, rilievi fotografici, preventivo e si inizia preparando il piano di lavoro, distiguendo se si tratti di materiale posizionato a terra o su tettoie, tetti, capannoni, etc..
Grazie a queste attività siamo in grado di misurare
l’entità del rischio analizzando la quantità di fibre di amianto che vengono rilasciate nell’ambiente.
Interveniamo sui vari tipi di cemento-amianto come le normali lastre, canne fumarie e i contenitori che spesso ( e purtroppo) vengono ancota utilizzati per contenere acqua.
Siamo in grado di effettuare entrambe le procedure per lo smaltimento dell'amianto:
1) Rimozione amianto:
la semplice rimozione e sostituzione ad esempio di coperture e tetti in Eternit.
2) L’incapsulamento amianto:
In questo caso le lastre di amianto vengono trattate con materiali incapsulanti per fare in modo che le fibre di amianto non fuoriescano.
Ai fini pratici questo secondo trattamento incide all’80% come costo rispetto ad una rimozione in quanto, essendo un lavoro che andrebbe fatto annualmente, noi sconsigliamo questo secondo trattamento, dato che nel lungo periodo è più costoso della rimozione.
Per la smaltmento amianto e bonifica contattaci adesso!
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Gli interventi di rimozione amianto e bonifica dei vari locali saranno realizzati nel pieno rispetto delle seguenti normative:
• D.P.R. 27/04/55. n. 547 “Norme per la prevenzione per gli infortuni sul lavoro e successive deliberazioni “.
• D.P.R. 164 del 07/0 1/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive deliberazioni.
• D.P.R. 303 del 19/03/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”.
• D.P.R. 24 Maggio 88 a. 215; Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (AMIANTO) della direttiva CEE n. 79/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 Aprile 1987 n. 183.
• Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991; “Attuazione delle direttive n. 80/1 107, n. 82/605, n. 83/477, n. 86/188, n. 88/642 CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 Luglio 1990, n. 212”.
• Legge N. 257 del 27 marzo 1992. Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
• Circolare 17 febbraio 1993 Ministero deJI’lndustria, 124976. Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, N. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
• D.P.R. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontarninazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
• Decreto Ministeriale 6 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3 e dall’art. 12 comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257.
• Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
• Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
• Circolare 12 aprile 1995 Ministero della Sanita’ n. 7. Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre
1994.
• Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Modifiche e integrazioni al D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626.
• Decreto del Ministero della Sanita’ del 14 maggio 1996; Normative e metodiche tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocui l’amianto, previsti dall’art. 5, comnia i, lettera f, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
• Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
• Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10. Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
• Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/156./CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi sui rifiuti da imballaggio e D.M. Ambiente del 05/02/1998.
• Decreto 12 Febbraio 1997. Criteri per l' omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.
• Circolare 18 marzo 1997 Ministero del Lavoro. n. 41/97. Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 concernente le prescrizioni minime sicurezza c da attuare o mobili
Prime direttive per l’applicazione.
• Decreto 29 luglio 2004 n. 248.
• Decreto Legislativo del 25 luglio 2006 257.
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